Art. 13.
                     Disposizioni di attuazione
  1.  La  Banca  d'Italia  emana  disposizioni  di  attuazione  della
presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale
di  cui  all'art.  106 del testo unico bancario, le disposizioni sono
emanate sentito l'UIC.
  2.  Le  disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione
emanate  dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai
soggetti  iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui
all'art.  106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il
credito  al  consumo  di  cui  all'art. 121, comma 2, lettera c), del
testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'art. 16 della
legge  7  marzo  1996,  n.  108, a Poste Italiane S.p.a., per le sole
attivita'  di  bancoposta  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica   14  marzo  2001,  n.  144  e  agli  istituti  di  moneta
elettronica,  di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico
bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Le
valutazioni  di  compatibilita'  delle disposizioni sono rimesse alle
rispettive autorita' di controllo.