Art. 13.
Disposizioni di attuazione
1. La Banca d'Italia emana disposizioni di attuazione della
presente delibera. Per gli intermediari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del testo unico bancario, le disposizioni sono
emanate sentito l'UIC.
2. Le disposizioni della presente delibera e quelle di attuazione
emanate dalla Banca d'Italia si applicano, in quanto compatibili, ai
soggetti iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco generale di cui
all'art. 106 del testo unico bancario, ai soggetti che esercitano il
credito al consumo di cui all'art. 121, comma 2, lettera c), del
testo unico bancario, ai mediatori creditizi di cui all'art. 16 della
legge 7 marzo 1996, n. 108, a Poste Italiane S.p.a., per le sole
attivita' di bancoposta di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e agli istituti di moneta
elettronica, di cui agli articoli 114-bis e seguenti del testo unico
bancario, introdotti dall'art. 55 della legge 1 marzo 2002, n. 39. Le
valutazioni di compatibilita' delle disposizioni sono rimesse alle
rispettive autorita' di controllo.