ART. 23 - AREA DOCENTI E CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
         (art. 18 e art. 38, commi 1 e 2, del CCNL 4-8-1995)

   1.  Il  personale  docente ed educativo degli istituti e scuole di
ogni  ordine  e grado, delle istituzioni educative e degli istituti e
scuole   speciali   statali,   e'   collocato   nella  distinta  area
professionale del personale docente.
   2.Rientrano  in  tale area i docenti della scuola dell'infanzia; i
docenti  della  scuola  elementare;  i  docenti della scuola media; i
docenti  della  scuola  secondaria superiore diplomati e laureati; il
personale  educativo  dei  convitti e degli educandati femminili; gli
assistenti delle scuole speciali statali.
   3.  I  rapporti  individuali  di  lavoro  a  tempo indeterminato o
determinato  del  personale  docente  ed  educativo  degli istituti e
scuole  statali di ogni ordine e grado, sono costituiti e regolati da
contratti  individuali,  nel  rispetto  delle  disposizioni di legge,
della  normativa  comunitaria  e  del  contratto collettivo nazionale
vigente.
   4.  Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono, comunque, indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo
   determinato;
d) qualifica  di  inquadramento  professionale  e livello retributivo
   iniziale;
e) compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
f) durata   del   periodo   di   prova,  per  il  personale  a  tempo
   indeterminato;
g) sede  di prima destinazione, ancorche' provvisoria, dell'attivita'
   lavorativa.

   5.   Il   contratto   individuale   specifica   le  cause  che  ne
costituiscono  condizioni  risolutive  e  specifica, altresi', che il
rapporto di lavoro e' regolato dalla disciplina del presente CCNL. E'
comunque  causa  di  risoluzione  del  contratto l'annullamento della
procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
   6. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno
o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto individuale di
cui al comma 4 indica anche l'articolazione dell'orario di lavoro.