ART. 30 - FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
                    (art. 28 del CCNL 26-5-1999)

   1. Per la realizzazione delle finalita' istituzionali della scuola
in  regime  di  autonomia,  la risorsa fondamentale e' costituita dal
patrimonio   professionale   dei   docenti,  da  valorizzare  per  la
realizzazione   e   la  gestione  del  piano  dell'offerta  formativa
dell'istituto  e  per la realizzazione di progetti formativi d'intesa
con enti ed istituzioni esterni alla scuola. Le risorse utilizzabili,
per  le  funzioni  strumentali,  a  livello  di  ciascuna istituzione
scolastica,   sono   quelle   complessivamente  spettanti,  nell'anno
scolastico  2002-03,  sulla  base  dell'applicazione dell'art. 37 del
CCNL del 31-08-99 e sono annualmente assegnate dal MIUR.
   2.  Tali  funzioni  strumentali sono identificate con delibera del
collegio  dei docenti in coerenza con il piano dell'offerta formativa
che,  contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione, numero e
destinatari.   Le   stesse  non  possono  comportare  esoneri  totali
dall'insegnamento   e   i   relativi  compensi  sono  definiti  dalla
contrattazione d'istituto.
   3.  Le  scuole  invieranno  tempestivamente  al Direttore generale
regionale  competente  schede  informative  aggiornate in ordine alla
quantita'  e  alla  tipologia  degli incarichi conferiti, e cio' allo
scopo di effettuarne il monitoraggio.
   4.  Le  istituzioni  scolastiche  possono,  nel  caso  in  cui non
attivino  le  funzioni  strumentali  nell'anno  di assegnazione delle
relative   risorse,   utilizzare   le   stesse  nell'anno  scolastico
successivo, con la stessa finalita'.