ART. 32 - COLLABORAZIONI PLURIME (art. 27 del CCNL 26-5-1999) ; 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessita' di disporre di particolari competenze professionali non presenti nel corpo docente della istituzione scolastica. Tale collaborazione non comporta esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarita' o di servizio ed e' autorizzata dal dirigente scolastico della scuola di appartenenza.