ART. 32 - COLLABORAZIONI PLURIME
                    (art. 27 del CCNL 26-5-1999)

   ; 1. I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre
scuole  statali  che,  per  la  realizzazione  di  specifici progetti
deliberati  dai  competenti organi, abbiano necessita' di disporre di
particolari  competenze  professionali non presenti nel corpo docente
della   istituzione  scolastica.  Tale  collaborazione  non  comporta
esoneri  anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarita'
o di servizio ed e' autorizzata dal dirigente scolastico della scuola
di appartenenza.