ART. 33 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO 1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 26, il personale docente puo' accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purche' di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarita' del proprio posto. 2. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato.