ART. 33
     CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

   1.  Ad  integrazione di quanto previsto dall'art. 26, il personale
docente  puo' accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di
lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione,
o per altra classe di concorso, purche' di durata non inferiore ad un
anno,  mantenendo  senza  assegni,  complessivamente per tre anni, la
titolarita' del proprio posto.
   2.  L'accettazione  dell'incarico  comporta  l'applicazione  della
relativa  disciplina  prevista  dal  presente  CCNL  per il personale
assunto a tempo determinato.