ART.34 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE (art. 44 del CCNL 4-8-1995) 1. Al fine di garantire la continuita' didattica, il personale docente che sia stato assente, con diritto alla conservazione del posto, per un periodo non inferiore a centocinquanta giorni continuativi nell'anno scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione dell'attivita' didattica, e rientri in servizio dopo il 30 aprile, e' impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o nello svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima. Il predetto periodo di centocinquanta giorni e' ridotto a novanta nel caso di docenti delle classi terminali.