ART.34 - RIENTRO IN SERVIZIO DEI DOCENTI DOPO IL 30 APRILE
                     (art. 44 del CCNL 4-8-1995)

   1.  Al  fine  di  garantire la continuita' didattica, il personale
docente  che  sia  stato  assente, con diritto alla conservazione del
posto,   per   un  periodo  non  inferiore  a  centocinquanta  giorni
continuativi   nell'anno   scolastico,  ivi  compresi  i  periodi  di
sospensione  dell'attivita'  didattica, e rientri in servizio dopo il
30  aprile, e' impiegato nella scuola sede di servizio in supplenze o
nello  svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi e
di altri compiti connessi con il funzionamento della scuola medesima.
Il predetto periodo di centocinquanta giorni e' ridotto a novanta nel
caso di docenti delle classi terminali.