ART. 38
PERSONALE  IMPEGNATO  IN  ATTIVITA'  DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI ED IN
               ALTRE TIPOLOGIE DI ATTIVITA' DIDATTICA
                    (art. 39 del CCNL 26-5-1999)

   1.  Sono  destinatari  del presente articolo i docenti che operano
   nei  centri territoriali permanenti, nei corsi serali della scuola
   secondaria  superiore,  nelle  scuole  presso  gli  ospedali e gli
   istituti penitenziari.
   Considerata  la specificita' professionale che contraddistingue il
   settore dell'educazione degli adulti, si stabilisce che:
a) deve essere assicurata la precedenza nelle operazioni di mobilita'
   a domanda o d'ufficio per analoga tipologia per cui abbia maturato
   esperienza  nel  settore o abbia frequentato specifici percorsi di
   formazione in ingresso;
b) in  sede  di  piano nazionale di aggiornamento saranno annualmente
   definiti  risorse  e  interventi  formativi  mirati agli obiettivi
   dell'educazione degli adulti;
c) secondo  cadenze  determinate in sede locale, puo' essere prevista
   la  convocazione  di  conferenze  di servizio che devono vedere il
   coinvolgimento  dei docenti del settore quale sede di proposta per
   la  definizione  del  piano  di formazione in servizio, nonche' di
   specifiche iniziative per i docenti assegnati per la prima volta a
   questo settore;
d) l'articolazione  dell'orario  di rapporto con l'utenza dei docenti
   in servizio presso i centri territoriali permanenti e' definita in
   base     alla     programmazione    annuale    dell'attivita'    e
   all'articolazione  flessibile  su  base annuale. Nelle funzioni di
   competenza  dei  docenti  all'interno  dell'orario di rapporto con
   l'utenza  si  debbono  considerare  le  attivita' di accoglienza e
   ascolto, nonche' quelle di analisi dei bisogni dei singoli utenti.
   Per  le attivita' funzionali alla prestazione dell'insegnamento si
   fa riferimento a quanto stabilito dal precedente art. 27;
e) la  contrattazione  integrativa  regionale  sull'utilizzazione del
   personale  disciplina  le  possibili  utilizzazioni  sia  in corsi
   ospedalieri  sia in classi ordinarie, anche al fine di individuare
   scuole  polo  che  assicurino  l'attivita'  educativa  in un certo
   numero  di ospedali. Al personale e' garantita la tutela sanitaria
   a  livello  di informazione, di prevenzione e controllo sulla base
   di   intese  con  l'autorita'  sanitaria  promosse  dall'autorita'
   scolastica;
f) nelle scuole carcerarie e' garantita la tutela sanitaria a livello
   di  informazione,  di  prevenzione  e  controllo,  ivi compresa la
   possibilita' per docenti di accedere ai presidi medici, sulla base
   di  intese  con  le  autorita'  competenti promosse dall'autorita'
   scolastica;
g) la  contrattazione  integrativa  regionale  riguardera'  anche  il
   personale  di  cui  al presente articolo, con particolare riguardo
   alla  specificita'  delle  tematiche relative al settore, anche in
   riferimento   ai   processi   di   innovazione   in   corso  e  in
   considerazione  dell'espansione  quantitativa  e  qualitativa  del
   settore.  In  sede  di  contrattazione integrativa regionale sara'
   prevista  una specifica ed autonoma destinazione di risorse per il
   personale impegnato nel settore;