ART. 40
SERVIZIO   PRESTATO  DAI  DOCENTI  PER  PROGETTI  CONCORDATI  CON  LE
                             UNIVERSITA'
                    (art. 27 sequenza 24-2-2000)

1.  Ove  si stipulino convenzioni tra Universita', Direzioni generali
regionali   e   scuole   per   progetti   relativi   all'orientamento
universitario ed al recupero dei fuori corso universitari, ai docenti
coinvolti   in   detti   progetti  dovra'  essere  rilasciata  idonea
                certificazione dell'attivita' svolta.
2.  Su tali convenzioni il Direttore generale regionale fornisce alle
                   OO.SS. informazione preventiva.
3.  Le  Universita'  potranno  avvalersi  di personale docente per il
               raggiungimento di specifiche finalita'.
4. Nelle ipotesi del presente articolo i docenti interessati potranno
porsi  o  in  aspettativa  non  retribuita  o in part-time annuale, o
svolgere  queste  attivita'  in  aggiunta  agli  obblighi ordinari di
      servizio, previa autorizzazione del dirigente scolastico.