ART. 41
MODALITA'  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  ATTIVITA'  DI  TIROCINIO DIDATTICO
PRESSO   LE   SEDI   SCOLASTICHE   E   DELLE   FUNZIONI  DI  SUPPORTO
                      DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA
                    (art. 28 sequenza 24-2-2000)

   1.  Lo  studente  universitario in tirocinio si configura come una
   risorsa per la scuola che lo accoglie.
   2.  Esso  non  deve  essere  utilizzato  per  coprire  spezzoni di
   cattedre o attivita' aggiuntive.
   3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attivita'
   collegiali  e  al/ai  consigli della classe cui si appoggia e alle
   eventuali attivita' extracurriculari, quando previsto dal relativo
   programma  di tirocinio, che vanno computate all'interno delle ore
   di tirocinio.
   4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo
   anche  con  modalita'  forfetaria  ivi  comprese  le  attivita' di
   raccordo  con  i  docenti  universitari  o con i supervisoni per i
   progetti  di  tirocinio;  dei  predetti impegni si terra' conto in
   sede di redazione dell'orario di servizio.