ART. 41 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO DIDATTICO PRESSO LE SEDI SCOLASTICHE E DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA (art. 28 sequenza 24-2-2000) 1. Lo studente universitario in tirocinio si configura come una risorsa per la scuola che lo accoglie. 2. Esso non deve essere utilizzato per coprire spezzoni di cattedre o attivita' aggiuntive. 3. Lo studente universitario in tirocinio partecipa alle attivita' collegiali e al/ai consigli della classe cui si appoggia e alle eventuali attivita' extracurriculari, quando previsto dal relativo programma di tirocinio, che vanno computate all'interno delle ore di tirocinio. 4. Al docente tutor, sono riconosciute le ore di lavoro aggiuntivo anche con modalita' forfetaria ivi comprese le attivita' di raccordo con i docenti universitari o con i supervisoni per i progetti di tirocinio; dei predetti impegni si terra' conto in sede di redazione dell'orario di servizio.