Art. 19.
De tax
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o
superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con
associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha
facolta' di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro
riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari all'1 per cento
della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
(( 2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS,
sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita'
etiche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti, diversi da quelli
elencati nel precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti
dal presente articolo. )) Con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data, sono
stabilite le modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di
cui al comma 1, nonche' quelle ulteriori occorrenti per
l'applicazione del presente articolo.
3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di
un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro
per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (( Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale
e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n.
80.