Art. 19.
                               De tax

  1.  Il  consumatore  che  acquista  prodotti  per  un prezzo pari o
superiore  a  50  euro  in  esercizi  commerciali  convenzionati  con
associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attivita' etiche ha
facolta'   di   manifestare  l'assenso  alla  destinazione  nei  loro
riguardi,  da  parte  dello  Stato, di una quota pari all'1 per cento
della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.
((    2.  Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
di  cui  all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS,
sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attivita'
etiche.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia e delle finanze,
adottato  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri
soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  agli  enti,  diversi  da quelli
elencati  nel  precedente periodo, per l'accesso ai benefici previsti
dal   presente   articolo.   ))   Con   provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate,  adottato  entro  la  stessa data, sono
stabilite le modalita' di raccolta delle manifestazioni di assenso di
cui   al   comma   1,   nonche'   quelle   ulteriori  occorrenti  per
l'applicazione del presente articolo.
  3. Per le finalita' del presente articolo e' stanziato l'importo di
un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di euro
per  ciascuno  degli  anni  2004  e  2005,  allo  scopo  parzialmente
utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. (( Il
Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
  4.  Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale
e  non  incidono  sull'esercizio  della  delega  legislativa  di  cui
all'articolo  5,  comma  1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n.
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