Art. 20.
Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e
delle Onlus
1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n.
342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'acquisto di
autoambulanze (( e di beni mobili iscritti in pubblici registri
destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco
volontari, )) in alternativa a quanto disposto nei periodi
precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS) possono
conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento
del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le
somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione,
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.».