Art. 21.
Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per
le politiche sociali
1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre
2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti,
cittadine italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro
1.000.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituita, nell'ambito
dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria
complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei
requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarita' in capo ai comuni, e'
erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni
medesimi, secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti (( di
)) cui al comma 5.
5. Con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie
disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e' incrementato di 232 milioni di euro per l'anno
2004.
(( 6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i
figli a carico di cittadini extra-comunitari e' in ogni caso
certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di
famiglia rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di
tali cittadini sono effettivamente iscritti, ovvero da equivalente
documentazione validamente formata nel Paese d'origine, ai sensi
della legge ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come
conforme all'originale dal consolato italiano nel Paese di origine.
))
(( 6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi
provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale
vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo
grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo
nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni
suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione
morale e percio' senza corresponsione di compensi ed essere prestate
nel caso di temporanea impossibilita' dell'imprenditore artigiano
all'espletamento della propria attivita' lavorativa. E' fatto,
comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. ))
7. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per
l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.