Art. 23.
                          Lotta al carovita

  1.  Previ  controlli  operati  dalla  Guardia  di  finanza mirati a
rilevare  i  prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre
2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,  n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono
in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
  2.  Per  incentivare  la  realizzazione  di  offerte di prodotti di
consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5
milioni  di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato  a  finanziare  le  iniziative  attivate dai Comuni e dalle
Camere  di  commercio,  d'intesa  fra  loro,  mirate  a  promuovere e
sostenere  l'organizzazione  di  panieri  di beni di generale e largo
consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico,
anche  attraverso  strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali  presso  i  quali  sono disponibili, in tutto o in parte,
tali  panieri  e  di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati.   Le   procedure   e  le  modalita'  di  erogazione  delle
disponibilita'  del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono
stabilite  con  decreto  di  natura  non  regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze (( di concerto con il Ministro
delle  attivita'  produttive  ))  entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
((    2-bis.  Agli  oneri  indicati  al comma 2 si provvede con quota
parte  delle  entrate  derivanti  dal  presente  decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
((   2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
    «g)   assicurare,  avvalendosi  dei  comuni  e  delle  camere  di
commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,  un  sistema
coordinato  di  monitoraggio  riferito  all'entita' ed all'efficienza
della  rete  distributiva  nonche'  dell'intera  filiera  produttiva,
comprensiva     delle    fasi    di    produzione,    trasformazione,
commercializzazione  e distribuzione di beni e servizi, attraverso la
costituzione  di  appositi  osservatori,  ai  quali partecipano anche
rappresentanti   degli   enti   locali,   delle   organizzazioni  dei
consumatori,  delle  associazioni  di  rappresentanza  delle  imprese
industriali  e  dei  servizi,  delle  imprese  del  commercio  e  dei
lavoratori   dipendenti,  coordinati  da  un  Osservatorio  nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive». ))