Art. 23.
Lotta al carovita
1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a
rilevare i prezzi al consumo, sono revisionati entro il 31 dicembre
2003 gli studi di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, relativi ai settori in cui si sono manifestate, o sono
in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.
2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di
consumo a prezzo conveniente, e' istituito un apposito fondo pari a 5
milioni di euro per l'anno 2003 e 20 milioni di euro per l'anno 2004
destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle
Camere di commercio, d'intesa fra loro, mirate a promuovere e
sostenere l'organizzazione di panieri di beni di generale e largo
consumo, nonche' l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico,
anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi
commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte,
tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi
praticati. Le procedure e le modalita' di erogazione delle
disponibilita' del fondo nonche' quelle per la sua ripartizione sono
stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze (( di concerto con il Ministro
delle attivita' produttive )) entro quaranta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
(( 2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota
parte delle entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
(( 2-ter. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema
coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed all'efficienza
della rete distributiva nonche' dell'intera filiera produttiva,
comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione,
commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la
costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche
rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei
consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese
industriali e dei servizi, delle imprese del commercio e dei
lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive». ))