Art. 20. 
 
  Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione  economica
dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente,  ed
anche dopo la cessione  dei  diritti  stessi,  l'autore  conserva  il
diritto di rivendicare  la  paternita'  dell'opera  e  di  opporsi  a
qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione dell'opera
stessa, che possano essere di pregiudizio al suo  onore  o  alla  sua
reputazione. 
 
  Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore  non  puo'  opporsi
alle modificazioni che  si  rendessero  necessarie  nel  corso  della
realizzazione.  Del  pari  non  potra'   opporsi   a   quelle   altre
modificazioni che si rendesse  necessario  apportare  all'opera  gia'
realizzata. Pero' se  all'opera  sia  riconosciuta  dalla  competente
autorita'  statale   importante   carattere   artistico   spetteranno
all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni.