Art. 21. 
 
  L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il  diritto  di
rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualita' di autore. 
 
  Nonostante qualunque precedente patto contrario, gli  aventi  causa
dell'autore che si sia rivelato ne dovranno indicare  il  nome  nelle
pubblicazioni,      riproduzioni,      trascrizioni,      esecuzioni,
rappresentazioni, recitazioni e diffusioni o in qualsiasi altra forma
di manifestazione o annuncio al pubblico.