Art. 22. 
 
  I diritti indicati nei precedenti articoli sono inalienabili. 
 
  Tuttavia  l'autore   che   abbia   conosciute   ed   accettate   le
modificazioni della propria opera non e' piu' ammesso  ad  agire  per
impedirne l'esecuzione o per chiederne la soppressione.