Art. 24. 
 
  Il diritto  di  pubblicare  le  opere  inedite  spetta  agli  eredi
dell'autore o ai legatari delle  opere  stesse,  salvo  che  l'autore
abbia espressamente vietata la pubblicazione o  l'abbia  affidata  ad
altri. 
 
  Qualora l'autore abbia fissato un termine per la pubblicazione,  le
opere inedite non possono essere pubblicate prima della sua scadenza. 
 
  Quando le persone indicate nel primo comma siano piu' e vi sia  tra
loro dissenso, decide l'autorita' giudiziaria,  sentito  il  pubblico
ministero. E' rispettata, in ogni  caso,  la  volonta'  del  defunto,
quando risulti da scritto. 
 
  Sono applicabili a queste opere  le  disposizioni  contenute  nella
sezione seconda del capo secondo del titolo terzo.