Art. 38. I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal decreto-legge 2 agosto 1943, n. 701, sono devoluti allo Stato. Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili.