Art. 38. 
 
  I  beni  del   cessato   partito   nazionale   fascista   e   delle
organizzazioni soppresse dal decreto-legge 2  agosto  1943,  n.  701,
sono devoluti allo Stato. 
 
  Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati,
con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i  Ministri
competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche
mediante  cessione  ad  altri  Enti  pubblici   o   ad   Associazioni
assistenziali, sportive e simili.