Art. 12. 
 
  La formazione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in
sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione
sono   regolate   dalle   disposizioni   del   decreto    legislativo
Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto  del  Ministro
per  l'interno  24  ottobre  1944,  e  successive  modificazioni   ed
aggiunte, nonche' del decreto legislativo Luogotenenziale  22  aprile
1945, n. 214, e del presente decreto.