Art. 12. La formazione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono regolate dalle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e successive modificazioni ed aggiunte, nonche' del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 214, e del presente decreto.