Art. 17. Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e La sanita' pubblica e' costituita, per i professionisti di cui al presente decreto, una Commissione centrale, nominata con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanita' e da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno di grado non interiore al 6ยช. Fanno parte altresi' della Commissione: a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico e cinque medici-chirurghi; b) Per l'esame degli affari concernenti la professione dei veterinari, un ispettore generale veterinario e cinque veterinari; c) per l'esame degli affari concernenti la professione dei farmacisti, un ispettore generale per il servizio farmaceutico e cinque farmacisti; d) per l'esame degli affari concernenti le professioni delle ostetriche, un ispettore generale medico e cinque ostetriche. I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono designati dai Comitati centrali delle rispettive Federazioni nazionali. I membri della Commissione centrale rimangono in Carica quattro anni e possono essere riconfermati. Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di non meno di cinque membri della Commissione, compreso il presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui e' in esame la pratica.