Art. 17.

  Presso  l'Alto  Commissariato per l'igiene e La sanita' pubblica e'
costituita,  per  i  professionisti  di  cui al presente decreto, una
Commissione  centrale,  nominata con decreto del Capo dello Stato, su
proposta  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con
il  Ministro  per la grazia e giustizia, presieduta da un consigliere
di Stato e costituita da un membro del Consiglio superiore di sanita'
e  da  un  funzionario  della  Amministrazione civile dell'interno di
grado non interiore al 6ยช.
  Fanno parte altresi' della Commissione:
    a) per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici
chirurghi, un ispettore generale medico e cinque medici-chirurghi;
    b)  Per  l'esame  degli  affari  concernenti  la  professione dei
veterinari, un ispettore generale veterinario e cinque veterinari;
    c)  per  l'esame  degli  affari  concernenti  la  professione dei
farmacisti,  un  ispettore  generale  per  il servizio farmaceutico e
cinque farmacisti;
    d)  per  l'esame  degli  affari  concernenti le professioni delle
ostetriche, un ispettore generale medico e cinque ostetriche.
  I sanitari liberi professionisti indicati nel comma precedente sono
designati   dai   Comitati   centrali  delle  rispettive  Federazioni
nazionali.
  I  membri  della  Commissione  centrale rimangono in Carica quattro
anni e possono essere riconfermati.
  Alla  segreteria della Commissione centrale e' addetto personale in
servizio  presso  l'Alto  Commissariato  per  l'igiene  e  la sanita'
pubblica.
  Per  la validita' di ogni seduta occorre la presenza di non meno di
cinque  membri  della Commissione, compreso il presidente; almeno tre
dei  membri  devono  appartenere  alla  stessa  categoria  alla quale
appartiene il sanitario di cui e' in esame la pratica.