Art. 38.

  Ogni  cittadino  inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
  I  lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati  alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
  Gli   inabili   ed   i  minorati  hanno  diritto  all'educazione  e
all'avviamento professionale.
  Ai  compiti  previsti  in  questo  articolo  provvedono  organi  ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
  L'assistenza privata e' libera.