Art. 41. 
 
  L'iniziativa economica privata e' libera. 
  Non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla liberta', alla dignita' umana. 
  La legge determina i programmi  e  i  controlli  opportuni  perche'
l'attivita' economica pubblica e privata possa essere  indirizzata  e
coordinata a fini sociali.