Art. 42.

  La  proprieta' e' pubblica o privata. I beni economici appartengono
allo Stato, ad enti o a privati.
  La  proprieta' privata e' riconosciuta e garantita dalla legge, che
ne  determina  i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo
di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
  La  proprieta' privata puo' essere, nei casi preveduti dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
  La  legge  stabilisce  le  norme  ed  i  limiti  della  successione
legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredita'.