Art. 43.

  A fini di utilita' generale la legge puo' riservare originariamente
o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato,
ad  enti pubblici o a comunita' di lavoratori o di utenti determinate
imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici
essenziali  o  a  fonti  di  energia  o  a situazioni di monopolio ed
abbiano carattere di preminente interesse generale.