Art. 44.

  Al  fine  di  conseguire  il  razionale sfruttamento del suolo e di
stabilire  equi  rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli
alla  proprieta'  terriera  privata, fissa limiti alla sua estensione
secondo  le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica
delle  terre,  la  trasformazione  del  latifondo e la ricostituzione
delle unita' produttive; aiuta la piccola e la media proprieta'.
  La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.