Art. 47.

  La  Repubblica  incoraggia  e  tutela  il risparmio in tutte le sue
forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
  Favorisce   l'accesso   del   risparmio  popolare  alla  proprieta'
dell'abitazione,  alla proprieta' diretta coltivatrice e al diretto e
indiretto  investimento azionario nei grandi complessi produttivi del
Paese.