Art. 23.
(Requisiti dei soci delle cooperative)
I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed
esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialita',
delle cooperative di cui fanno parte o affini.
Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitino
in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa.
E' consentita in via eccezionale l'ammissione a soci di elementi
tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon
funzionamento dell'ente e comunque mai superiore al 4% di quello
complessivo dei soci.
Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi come soci
intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali
della stessa natura della, cooperativa.
Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per
conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo
luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni
ed integrazioni, non possono essere ammesse come soci le persone che
esercitino attivita' diversa dalla coltivazione della terra.
I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di
tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la
superficie da essi (direttamente coltivata sia insufficiente ad
assorbire tutta la mano d'opera del nucleo famigliare. Limitatamente
all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse
sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualita' di
socio, e' consentita l'ammissione a soci di persone che non siano
lavoratori manuali della terra in numero non superiore al 4% di
quello complessivo dei soci.