Art. 23. (Requisiti dei soci delle cooperative) I soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialita', delle cooperative di cui fanno parte o affini. Non possono essere soci di tali cooperative coloro che esercitino in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa. E' consentita in via eccezionale l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente e comunque mai superiore al 4% di quello complessivo dei soci. Nelle cooperative di consumo non possono essere ammessi come soci intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura della, cooperativa. Nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, non possono essere ammesse come soci le persone che esercitino attivita' diversa dalla coltivazione della terra. I proprietari, gli affittuari e i mezzadri possono essere soci di tali cooperative solo quando coltivino direttamente la terra e la superficie da essi (direttamente coltivata sia insufficiente ad assorbire tutta la mano d'opera del nucleo famigliare. Limitatamente all'esercizio di mansioni amministrative e tecniche nell'interesse sociale, per il quale sia necessario il possesso della qualita' di socio, e' consentita l'ammissione a soci di persone che non siano lavoratori manuali della terra in numero non superiore al 4% di quello complessivo dei soci.