Art. 24. (Limiti azionari per i soci delle cooperative) Nelle societa' cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a L. 250.000 ne' tante azioni il cui valore nominale superi a tale somma. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non puo' essere inferiore a L. 500. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a L. 10.000. Il limite di cui al primo comma non si applica nei confronti delle persone giuridiche di cui al terzo comma dell'art. 2532 Codice civile. Per esse resta sempre pero' in vigore il limite massimo di cinque voti indicati nell'articolo predetto.