Art. 25. (Termine per l'adeguamento alle nuove norme ed eccezioni derivanti da leggi speciali) Le cooperative attualmente esistenti debbono un formarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti. Le disposizioni dei predetti articoli non si applicano nei casi di cui leggi speciali dispongano diversamente.