Art. 25.
(Termine per l'adeguamento alle nuove norme
ed eccezioni derivanti da leggi speciali)
Le cooperative attualmente esistenti debbono un formarsi alle norme
di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il termine di sei mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto sotto pena di decadenza dai
benefici previsti dalle leggi vigenti.
Le disposizioni dei predetti articoli non si applicano nei casi di
cui leggi speciali dispongano diversamente.