Art. 26.
(Requisiti mutualistici)
Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti
mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute
le seguenti clausole:
a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione
dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente
versato;
b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la
vita sociale;
c) devoluzione, in caso di scioglimento della societa',
dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato
e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilita',
dei quali e' competente a giudicare l'amministrazione finanziaria.
In caso di controversia decide il Ministro per le finanze, d'intesa
con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale,
sentita la Commissione centrale per le cooperative.