Art. 27. (Consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti) I Consorzi di cooperative, ammissibili ai pubblici appalti, devono produrre, per ottenere il riconoscimento della personalita' giuridica, oltre ai documenti di cui all'art. 60 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, per ciascuna cooperativa associata: a) copia dell'ultimo bilancio o di una situazione patrimoniale aggiornata debitamente firmata dal presidente e dai sindaci; b) un elenco dei piu' notevoli lavori eseguiti dopo la costituzione con l'indicazione del loro importo firmato dal presidente. I consorzi di cui al presente articolo non possono essere costituiti da un numero di cooperative inferiore a cinque comprendenti complessivamente almeno 250 soci. Ogni cooperativa non puo' sottoscrivere una quota o azioni del consorzio per un importo inferiore a lire 25.000. Il capitale dei consorzi non puo' essere inferiore a L. 250.000. Fino a che non si saranno uniformati alle disposizioni precedenti i consorzi attualmente in attivita' non potranno concorrere alla assunzione di altri lavori oltre quelli in corso.