Art. 29. (Esenzioni fiscali) Gli atti e i documenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto sono esenti da imposta di registro e da tassa di bollo. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1947 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - GRASSI - TUPINI - SEGNI - PELLA - DEL VECCHIO - TOGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1948 Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 86. - FRASCA