Art. 29.
(Esenzioni fiscali)
Gli atti e i documenti occorrenti per l'attuazione del presente
decreto sono esenti da imposta di registro e da tassa di bollo.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 14 dicembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - FANFANI -
SCELBA - GRASSI - TUPINI -
SEGNI - PELLA - DEL VECCHIO
- TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 86. - FRASCA