Art. 13.

  Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia puo'
emanare  norme  legislative, le relative potesta' amministrative, che
in  base  all'ordinamento  preesistente  erano attribuite allo Stato,
sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.
  Restano  ferme  le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi
in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.
  Lo  Stato  puo'  inoltre  delegare,  con  legge, alla Regione, alla
Provincia  e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua
amministrazione.  In  tal  caso  l'onere  delle spese per l'esercizio
delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
  La   delega  di  funzioni  amministrative  dello  Stato,  anche  se
conferita  con la presente legge, potra' essere modificata o revocata
con legge ordinaria della Repubblica.