Art. 14.

  La   Regione   esercita   normalmente  le  funzioni  amministrative
delegandole  alle  Province,  ai  Comuni  e  ad  altri  enti locali o
valendosi dei loro uffici.
  Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai
Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.