Art. 15.

  Nella  provincia  di  Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e
nelle scuole d'istruzione elementare, postelementare, media classica,
scientifica,  magistrale,  tecnica  e  artistica  e'  impartito nella
lingua  materna  degli  alunni da docenti per i quali tale lingua sia
ugualmente quella materna.
  Il   provveditore  agli  studi  di  Bolzano  deve  avere  la  piena
conoscenza  della  lingua  italiana  e  di  quella  tedesca  e la sua
assegnazione e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione
  sentito  il  parere  del  Presidente  della  Giunta  provinciale di
  Bolzano.
Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo
comma   e   per   la  vigilanza  sulle  medesime  sono  assegnati  al
Provveditorato  agli  studi  di Bolzano un vice-provveditore, nonche'
ispettori  e  direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa
di quella degli alunni.
  Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con
quello  italiano  nel  Consiglio scolastico e in quello di disciplina
per i maestri.
  Nelle  scuole  con  lingua  d'insegnamento  tedesca e' obbligatorio
l'insegnamento  della  lingua  italiana,  impartito da docenti la cui
lingua materna sia l'italiana.