Art. 15. Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole d'istruzione elementare, postelementare, media classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica e' impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano. Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bolzano un vice-provveditore, nonche' ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni. Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri. Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e' obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana, impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana.