Art. 16.

  I  Presidenti  delle  Giunte provinciali esercitano le attribuzioni
spettanti  all'autorita'  di pubblica sicurezza, previste dalle leggi
vigenti,  in  materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e
incomodi,  di  spettacoli,  esercizi  pubblici,  agenzie, tipografie,
mestieri   girovaghi,   operai   e  domestici  di  malati  di  mente,
intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretrici.
  Ai  fini  dell'esercizio  delle  predette attribuzioni i Presidenti
delle  Giunte  provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia
statale.
  Le  altre  attribuzioni  che le leggi di pubblica sicurezza vigenti
devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
  Restano  ferme  le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali
di   pubblica   sicurezza  o  ai  funzionari  di  pubblica  sicurezza
distaccati.