Art. 24.

  Le  Commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  di  cui al precedente
articolo  sono  composte  di  un professore ufficiale e di due liberi
docenti.
  Dei  risultati  del  concorso  viene  data  notizia  nel bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione,