Art. 25. Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 23 e' conferita la nomina a subalterno in prova, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Il trattamento economico previsto per il personale subalterno che consegua la stabilita' e' determinato dall'annessa tabella E, vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.