Art. 25.

  Ai vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 23 e' conferita
la  nomina  a  subalterno  in  prova, con decreto del Ministro per la
pubblica istruzione.
  Il  trattamento  economico previsto per il personale subalterno che
consegua la stabilita' e' determinato dall'annessa tabella E, vistata
dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.