Art. 18.

              Imprese radiofoniche di partiti politici

  1.  In  conformita'  a  quanto  disposto dall'art. 6 della legge 22
febbraio  2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi I, II e III del
presente  titolo  non  si  applicano  alle imprese di radiodiffusione
sonora  che  risultino essere organo ufficiale di un partito politico
rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11,
comma  2,  della  legge  25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese e'
comunque  vietata  la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di
spazi per messaggi autogestiti.
  2.  I partiti sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita'
per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ogni indicazione necessaria a
qualificare  l'impresa  di  radiodiffusione come organo ufficiale del
partito.