Art. 18. Disposizioni transitorie e finali 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 12, del decreto-legge, le parti I e II del presente decreto hanno efficacia dalla data di adozione delle relative delibere di attuazione del Consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. 2. Per effetto di quanto disposto all'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, la somma di euro 10.800.000.000,00 di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto ministeriale e' comprensiva del capitale sociale di CDP S.p.a. 3. Per la movimentazione del Risparmio Postale, la CDP S.p.a. puo' seguire le procedure e operare secondo le modalita', definite dalla convenzione stipulata tra Poste italiane S.p.a. e Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, fermo restando l'obbligo per la CDP S.p.a. di separazione dei flussi finanziari gestiti per conto proprio da quelli gestiti per conto del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. A norma dell'art. 5, comma 21, del decreto-legge ai decreti emanati in base alle norme contenute nel medesimo art. 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 13 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 6 ottobre 2004 Il Ministro: Siniscalco