Art. 18.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.   Ai   fini   dell'applicazione   dell'art.  5,  comma  12,  del
decreto-legge,  le  parti I e II del presente decreto hanno efficacia
dalla  data  di  adozione  delle  relative delibere di attuazione del
Consiglio di amministrazione della CDP S.p.a.
  2.  Per effetto di quanto disposto all'art. 1, comma 2, del decreto
del  Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, la somma
di  euro  10.800.000.000,00  di cui all'art. 6, comma 1, del medesimo
decreto  ministeriale  e'  comprensiva  del  capitale  sociale di CDP
S.p.a.
  3.  Per la movimentazione del Risparmio Postale, la CDP S.p.a. puo'
seguire  le  procedure e operare secondo le modalita', definite dalla
convenzione   stipulata   tra   Poste  italiane  S.p.a.  e  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  ai sensi dell'art. 2, comma 2, del
decreto-legge    1° dicembre    1993,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  29 gennaio  1994, n. 71, fermo restando
l'obbligo  per  la  CDP  S.p.a.  di separazione dei flussi finanziari
gestiti  per  conto proprio da quelli gestiti per conto del Ministero
dell'economia e delle finanze.
  4.  A  norma  dell'art.  5,  comma 21, del decreto-legge ai decreti
emanati in base alle norme contenute nel medesimo art. 5 si applicano
le  disposizioni  di  cui all'art. 3, comma 13 della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
    Roma, 6 ottobre 2004
                       Il Ministro: Siniscalco