Art. 28.
                     Percentuali di allibramento

  1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma dei quozienti
ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni singolo cavallo,
escludendo le quote pari o superiori a 50.
  2.  Le quote offerte, che possono essere modificate anche nel corso
dell'accettazione  purche'  rese  pubbliche,  rispettano  le seguenti
prescrizioni:
    per le scommesse sul vincente:
      da 2 a 3 partenti massimo 127%;
      da 4 a7 partenti massimo 139%;
      da 8 a 9 partenti massimo 143%;
    da 10 a 14 partenti massimo 147%;
    da 15 partenti e oltre massimo 156%.
  Per il piazzato:
    corse con 2 piazzati:
      da 4 a 6 partenti massimo 253%;
      con 7 partenti massimo 278%;
    corse con 3 piazzati:
      da 8 a 9 partenti massimo 380%;
      da 10 a 21 partenti massimo 417%;
      da 22 a 27 partenti massimo 429%;
      da 28 partenti e oltre massimo 441%.
  E'  facolta'  del  concessionario,  anziche' esporre la lavagna dei
piazzati  offrire,  nel  caso  di  due  piazzati, la quota di vincita
proposta  per il vincente diviso quattro e, nel caso di tre piazzati,
la quota di vincita proposta per il vincente diviso sei.