Art. 29. Ritiri di cavalli 1. Qualora in una corsa si verifichi la riduzione del numero dei partenti, prima che a norma dell'art. 3 i cavalli siano da considerare regolarmente partiti, sono rimborsate tutte le scommesse effettuate sulla corsa con cavalli no-betting, nel caso di ritiro di uno dei cavalli non indicati no-betting. Le scommesse a quota fissa sul vincente e sul piazzato effettuate sul cavallo o sui cavalli da non considerare regolarmente partiti sono rimborsate e le scommesse vincenti sono pagate alla quota del totalizzatore con una quota minima pari ad 1,1, e, comunque, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita. Se la riduzione del campo dei partenti si verifica, in una corsa che, a norma dell'art. 25, abbia per oggetto di scommessa sul piazzato al totalizzatore tre cavalli e per oggetto di scommessa a quota fissa due cavalli, sono considerate vincenti anche le scommesse sul piazzato a quota fissa effettuate sul cavallo classificato al terzo posto. Tali scommesse sono pagate alla quota del totalizzatore, senza che l'importo pagato possa superare la somma da pagare pattuita. 2. Nel caso non risultino quote di vincita al totalizzatore le scommesse a quota fissa sono pagate alla quota pattuita. 3. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo ritirato come uno dei termini, sono ritenute valide per gli altri termini e nulle per il termine comprendente il cavallo ritirato. Nel caso le multiple comprendano un termine che come scommessa singola sia stato pagato alla quota del totalizzatore, nei conteggi per la determinazione della vincita, la quota pattuita per tale cavallo e' sostituita dalla quota del totalizzatore con i limiti precedentemente previsti. 4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso che la riduzione del campo dei partenti si verifichi in seguito al ritiro di un cavallo in rapporto di scuderia con altro o altri cavalli partecipanti alla stessa corsa.