Art. 30. Corse soppresse o non convalidate 1. Nel caso che una corsa sia soppressa o non convalidata, sono rimborsate le scommesse per tale corsa sul vincente, sulle corse con cavalli no-betting e sul piazzato. 2. Le scommesse multiple a quota fissa comprendenti un cavallo della corsa in questione, sono nulle per tale termine e valide per i rimanenti termini.