Art. 71.

  Quando  il  militare  morto  per  causa  del  servizio  di guerra o
attinente  alla  guerra  od  il civile deceduto per i fatti di guerra
contemplati  nell'art.  10  non  abbia  lasciato  vedova  o figli con
diritto a pensione, la pensione e' concessa:
    a)  al  padre  che  abbia l'eta' di anni 58, oppure sia inabile a
qualsiasi  proficuo  lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima
categoria della annessa tabella A; nei casi di inabilita' temporanea,
si applica la norma del quarto comma dell'art. 60;
    b) alla madre vedova;
    c)  ai fratelli ed alle sorelle nubili, purche' minorenni, quando
siano  orfani  di  entrambi  i  genitori  o quando la madre non abbia
diritto alla pensione.
  Tra  collaterali  la  pensione  si divide in parti uguali, e quando
cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per
intero nei superstiti.
  Se  il  militare  od  il  civile  sia  rimasto orfano di entrambi i
genitori  prima  del compimento del 12° anno di eta', la pensione, in
mancanza  di  altri  aventi  diritto,  spetta  a  coloro  che abbiano
provveduto  al  mantenimento  e  alla  educazione  di  lui  fino alla
maggiore  eta'  e fino alla chiamata alle armi, ovvero fino alla data
dell'evento  dannoso, sempreche' si verifichino nei loro confronti le
condizioni previste per i genitori.
  La  misura della pensione e' quella stabilita dalla annessa tabella
M  quando  la  morte  del militare sia derivata da ferite, lesioni od
infermita',  riportate od aggravate nelle circostanze indicate dal 2°
comma dell'art. 26.
  Quando  si tratti di militare morto per causa di servizio di guerra
od  attinente  alla  guerra  in circostanze diverse, oppure di civile
deceduto  per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, la pensione
e' concessa nella misura stabilita dall'annessa tabella N.