Art. 74.

  Quando  le condizioni generali per la concessione della pensione si
verifichino  posteriormente  alla morte del militare o del civile, il
diritto  alla  pensione  viene riconosciuto a decorrere dal giorno in
cui tutte le condizioni prescritte si sono verificate.
  La  domanda  non  e'  ammessa trascorsi i termini di cui al primo e
terzo comma del successivo art. 108.