Art. 75.

  Agli  effetti  della  pensione  di guerra e' equiparato al genitore
legittimo  colui  che  abbia  adottato il militare od il civile nelle
forme  di  legge  prima dell'evento che ne cagiono' la morte, e colui
che,  prima  dell'evento  stesso,  lo abbia riconosciuto come proprio
figlio  naturale;  per  la  madre  lo  stato nubile tiene luogo della
vedovanza.
  Se  entrambi  i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale la
pensione  viene  liquidata  a  quello  che  si trova nelle condizioni
prescritte  per conseguirla, ovvero viene divisa in parti uguali, ove
risulti che ambedue vi hanno diritto.
  Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o
del   civile   gia'   da   entrambi   legalmente   e  tempestivamente
riconosciuto,  sono  considerati  agli  effetti  della  pensione come
genitori di un figlio legittimato.