Art. 76.

  Alla  madre  vedova e' equiparata quella che, alla data del decesso
del  figlio,  viveva  effettivamente separata dal marito, anche se di
seconde nozze, senza riceverne gli alimenti.
  Ove  il  marito  sia  il  padre del militare o del civile defunto e
possegga  i  requisiti  di  legge  per conseguire la pensione, questa
viene divisa in parti eguali fra i genitori.
  Quando,  ferme  restando  le altre condizioni, la separazione fra i
coniugi  avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile,
alla  madre spetta la meta' della pensione gia' attribuita al padre o
che potrebbe a questo spettare.
  In  caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per
intero nel superstite.
  E'  equiparata  alla  madre  vedova  quella che sia passata a nuove
nozze  prima  della  morte  del  figlio,  ove il marito sia o divenga
inabile  a  proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima
categoria  dell'annessa  tabella  A,  anche temporaneamente, nel qual
caso si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.