Art. 77. Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso del militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermita' ascrivibile alla prima categoria dell'annessa tabella A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore eta' o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione gia' liquidata al padre o alla madre. Nel caso di inabilita' temporanea, si applicano le norme del quarto comma dell'art. 60.