Art. 77.

  Ai  fratelli  e  alle  sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i
fratelli  e le sorelle nubili maggiorenni, che, alla data del decesso
del  militare o del civile, siano inabili a qualsiasi proficuo lavoro
per  una  infermita'  ascrivibile  alla  prima categoria dell'annessa
tabella  A; o che siano divenuti tali anche dopo la suddetta data, ma
prima  di  raggiungere  la maggiore eta' o prima del giorno dal quale
dovrebbe  devolversi  in  loro  favore  la pensione gia' liquidata al
padre o alla madre.
  Nel caso di inabilita' temporanea, si applicano le norme del quarto
comma dell'art. 60.