Art. 78.

  Ai  genitori  del  militare  o  del civile morto lasciando vedova o
prole con diritto a pensione, e' concessa una pensione speciale, pari
ad  un  terzo di quella stabilita dall'art. 71, purche' sussistano le
altre condizioni prescritte dall'art. 73.
  La pensione suddetta non e' cumulabile con altra pensione che possa
spettare  a  termini dell'art. 71; non e' soggetta alla riduzione, di
cui  all'art.  73,  e'  soggetta all'aumento per cessato godimento di
pensione  da  parte  della  vedova  e  della prole del militare o del
civile,  e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli alri
aventi  diritto,  esercitata  l'opzione  per l'indennita' secondo gli
articoli 11 e successivi.