Art. 79. Il genitore che abbia perduto piu' figli militari per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10, consegue, a prescindere dall'eta' e dalle condizioni economiche, la pensione piu' favorevole che gli compete. Oltre tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base alla pensione piu' favorevole che spetterebbe in applicazione delle tabelle sulle pensioni di guerra, compreso l'assegno speciale temporaneo, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due, del 60 per cento se siano tre e del 100 per cento se siano piu' di tre. Ai collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 73, spetta la pensione nella misura piu' favorevole senza il beneficio di cui sopra.