Art. 79.

  Il  genitore  che  abbia  perduto piu' figli militari per causa del
servizio  di guerra od attinente alla guerra ed anche, se civili, per
i  fatti  di guerra contemplati nell'art. 10, consegue, a prescindere
dall'eta'  e dalle condizioni economiche, la pensione piu' favorevole
che gli compete.
  Oltre  tale pensione compete anche un aumento da calcolarsi in base
alla  pensione  piu' favorevole che spetterebbe in applicazione delle
tabelle   sulle  pensioni  di  guerra,  compreso  l'assegno  speciale
temporaneo, nella misura del 30 per cento se i figli morti siano due,
del  60  per  cento se siano tre e del 100 per cento se siano piu' di
tre.
  Ai  collaterali ed agli assimilati, che si trovino nelle condizioni
previste   dall'art.   73,  spetta  la  pensione  nella  misura  piu'
favorevole senza il beneficio di cui sopra.